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Il T.A.R. Catania sospende la nota di revoca di Franco Scicolone, reintegrandolo nel Cda della Fondazione Lucifero

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Il T.A.R. Catania sospende la nota di revoca di Franco Scicolone, reintegrandolo nel Cda della Fondazione Lucifero.

L’Avv. Calogero Leanza: è stata fatta corretta applicazione dei principi di diritto

Il membro del C.d.A., difeso dagli avv.ti Calogero Leanza e Francesco Mobilia di Messina, aveva contestato la decadenza postulata da Regione e Fondazione

 

Con ordinanza cautelare n° 58 del 18/1/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania ha sospeso la nota dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per la Regione Sicilia con la quale, su segnalazione della segreteria della medesima Fondazione Lucifero era stato dichiarato decaduto il membro del C.d.A.

 “E’ stato condiviso in toto il ricorso da noi spiegato”, afferma l’avv. Calogero Leanza, precisando come “il T.A.R. ha condiviso le nostre prospettazioni, ritenendo inapplicabile il cosiddetto spoils system al caso del Sig. Scicolone. Ora potrà tornare ad esercitare il suo ruolo di Consigliere d’Amministrazione, al fine di realizzare gli alti obiettivi cui la Fondazione Barone Lucifero tende”.

I Giudici hanno infatti affermato che:Considerato, invero, che, da un lato, l’art. 6, comma 3, della legge reg. Sic. 23 dicembre 2000, n. 30 – espressamente richiamato nella avversata nota nota prot. n. 32882 del 28 ottobre 2020 – nell’evocare la fattispecie delle “nomine fiduciarie” non appare applicabile al caso in esame, prevedendo espressamente il citato art. 6 dello statuto della Fondazione resistente che “Le designazioni effettuate dagli organi preposti [fra i quali, per quanto di interesse, quello del Comune di Milazzo] non creano alcun vincolo giuridico con i membri designati, che rappresentano solo ed esclusivamente la Fondazione, con la quale hanno un rapporto di immedesimazione organica”; Considerato, dall’altro, che, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza, la regola dello spoils system non può essere applicata al di là delle specifiche previsioni di legge e non appare rientrarvi la vicenda in esame, posto che l’incarico in questione si iscrive nella gestione di un Istituto che eroga assistenza e che, sotto questo profilo, espleta attività di sicura natura tecnica e amministrativa, non assumendo tale posizione, sotto profili di qualche rilievo, una incidenza per dir così politica (arg. ex Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2009, n. 6691) Aggiunge poi l’Avv. Leanza: “Una vittoria significativa, che segna un punto fermo nella giurisprudenza riguardante le ex IPAB, non è possibile vincolare l’attività di amministrazione alle vicende politiche”.

L'Avvocato Calogero Leanza

L’Avvocato Calogero Leanza

 

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